PROCEDURA
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il mediatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
Tramite la mediazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe. La mediazione non mira pertanto a sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una soluzione differente di risoluzione dei conflitti.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
VOLONTARIETA’ DEL PROCEDIMENTO
Le parti partecipano alla mediazione per decisione propria:
- Possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente;
- In caso di accordo ne delineano i relativi termini;
- Non sono costrette a rinunciare ad altre modalità di risoluzione del conflitto.
RAPIDITÀ DELLA PROCEDURA
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per diversi anni, il tentativo di mediazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.
ECONOMICITÀ
Si corrisponde solo il diritto di segreteria fissato per l’avvio della procedura e, sulla base di quanto indicato nelle apposite tabelle, l’onorario del mediatore, in base allo scaglione del valore della controversia.
L’IMPARZIALITÀ
Il mediatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
RISERVATEZZA
Nulla di ciò che emerge dalle sedute di mediazione potrà essere rivelato dai mediatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione.
AUTOCOMPOSIZIONE
AUTONOMIA
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, oltre che le modalità di formalizzazione.
Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e possono avviare o proseguire l’attività giudiziaria. Nel caso che la mediazione si concluda col raggiungimento di un accordo, questo avrà valore di contratto.