A. INDENNITA’ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Per le materie del contenzioso per cui l’incontro di mediazione è condizione di procedibilit๠(cd. “materie obbligatorie”), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²
INDENNITA’ PRIMO INCONTRO- MATERIE OBBLIGATORIE
VALORE DELLA CONTROVERSIA SPESE AVVIO SPESE MEDIAZIONE TOTALE TOTALE IVA COMPRESA
FINO A 1.000 32,00 € 48,00 € 80,00 € 97,60 €
DA 1.001 A 50.000 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 €
SUPERIORE A 50.001 88,00 € 136,00 € 224,00€ 273,28 €
Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. “materie volontarie”)
INDENNITA’ PRIMO INCONTRO- MATERIE VOLONTARIE
VALORE DELLA CONTROVERSIA SPESE AVVIO SPESE MEDIAZIONE TOTALE TOTALE IVA COMPRESA
FINO A 1.000 40,00 € 60,00 € 100,00€ 122,00 €
DA 1.001 A 50.000 75,00 € 120,00 € 195,00€ 237,90 €
SUPERIORE A 50.001 110,00€ 170,00 € 280,00€ 341,60 €

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (raccomandate 1):

gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;

€ 15 Iva inclusa per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;

€ 20 Iva inclusa per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

€ 2  + Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie

€ 5+Iva per ciascun documento,

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, il Responsabile dell’Organismo di mediazione e il Mediatore di Adr Atena illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA ATENA ALTA FORMAZIONE)

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23) corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati da Atena Alta Formazione dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

Con l’accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITA’

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL’ACCORDO DI CONCILIAZIONE (art. 29 del D.M 150/2023)
1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il precedente comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, o comunque il valore risulti indeterminato o indeterminabile, l’Organismo decide decide il valore di riferimento con atto scritto secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.M. 150/2023 e lo comunica alle parti tramite la Segreteria.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4, il Responsabile dell’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti. Se la modifica del valore della controversia emerge nell’ambito del procedimento di mediazione, eventualmente anche per effetto dell’allargamento della “torta negoziale”, è onere del Mediatore rilevarne il differente importo nel verbale di mediazione. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Determinazione delle spese di mediazione (art. 30 del D.M. 150/2023)

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la Tabella sotto riportata, detratte l’indennità e le spese del primo incontro, se già versate, con una maggiorazione del venticinque per cento (art. 30 comma 2 del D.M. 150/2023).
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la Tabella sotto riportata, detratte l’indennità e le spese del primo incontro.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, o quando è demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater del medesimo decreto legislativo, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente paragrafo, sono ridotte di un quinto (art. 30 comma 4 D.M. 150/2023).
L’Organismo adotta le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici di cui all’Allegato A del D.M. 150/2023, così come meglio indicati nella tabella sotto riportata.
L’applicazione delle integrazioni avviene ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Organismo.

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

L‘Organismo applica le disposizioni di cui agli articoli dal 15-bis al 15-undecies del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 1 agosto 2023 a cui si rinvia. In particolare è assicurato, alle condizioni stabilite dalla legge, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione (art. 15-bis comma 1).
Per ottenere tale beneficio, la parte richiedente deve allegare la documentazione prescritta dalla legge all’istanza di mediazione (se è parte istante) o alla comunicazione di adesione al procedimento (se è parte convenuta) almeno 10 giorni prima del primo incontro fissato, rispettando tutti i tempi tecnici previsti dal presente Regolamento e/o indicati nell’atto di convocazione. Delle condizioni per l’accesso gratuito al servizio di mediazione, non può esserne data notizia al Mediatore durante gli incontri di mediazione né alla Segreteria oltre il termine indicato.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.

Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

F. MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

bonifico bancario alle seguenti coordinate:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT 74 L 0103 0847 00000001795037, intestato a “Adr Atena srl”, “NOME e COGNOME PARTE e N° protocollo procedura di mediazione”.

carta di credito o bancomat presso le sedi di Adr Atena srl

L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.

E. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell’adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Adr Atena srl  (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, Adr Atena srl emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.

[1] Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d’opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e sevizi vari), società di persone e subfornitura.
[2] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.
[3] Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
[4] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.
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